Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.
80224030587), presso i cui uffici domicilia in  Roma,  alla  via  dei
Portoghesi n. 12 per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC
ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it, 
    Nei confronti della Regione Calabria, in persona  del  Presidente
della Giunta Regionale pro tempore, con sede  in  Catanzaro,  per  la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale della  legge  della
Regione Calabria del 7 ottobre 2014  n.  20  recante:  «Modifiche  ed
integrazione alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n.  48,  8  luglio
2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10,  17  maggio
1996, n. 9» limitatamente all'articolo 3, comma 1, lettera d). 
    L'art. 3, comma  1,  lettera  d),  della  legge  regionale  della
Regione Calabria n. 20/2014, sostituendo  il  comma  10  dell'art.  7
della l. r. n.  45  del  2012,  prevede  che  «nelle  aree  ricadenti
all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i
piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) o di  valutazione  ambientale  strategica
(VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06
per come modificato dall'art.  4-undecies  della  legge  30  dicembre
2008, n. 205, e dell'art. 5, commi 8 e 7 del regolamento n. 16 del  6
novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta  n.  regionale
n. 748 del 4 novembre 2009». 
    La disposizione della legge regionale sopra  trascritta  presenta
profili di illegittimita' costituzionale e viene quindi impugnata per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. Va evidenziato, preliminarmente, che il richiamo  all'art.  6,
comma  4,  del   decreto   legislativo   n.   152/06,   relativamente
all'esclusione dei citati piani dalla  procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale, VIA, non risulta  corretto  in  quanto  la  norma
statale in parola riguarda la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
non la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).  Inoltre,  l'articolo
in  esame  non  risulta  conforme  alla   disciplina   nazionale   di
riferimento in materia di VAS in quanto, di fatto, esclude tout court
e a priori la sottoposizione dei piani di  gestione  forestale  ed  i
piani poliennali alla valutazione stessa. 
    Si premette che, ai sensi  dell'articolo  3,  paragrafo  3  della
direttiva 2001/42/CE concernente  la  valutazione  degli  effetti  di
determinati piani e programmi  sull'ambiente,  i  piani  di  gestione
forestale sono sempre sottoposti a VAS  a  meno  che  non  riguardino
l'uso di piccole aree a livello locale ritenute  dallo  Stato  membro
non tanto rilevanti dal punto di vista ambientale. 
    Tale principio ha trovato attuazione con  la  disciplina  statale
contenuta nel citato art. 6, comma  4,  lettera  c-bis)  del  decreto
legislativo n. 152/06  ove  si  prevede  l'esclusione  dei  piani  di
gestione forestale o strumenti equivalenti  dalla  procedura  di  VAS
solamente quando questi siano  riferiti  ad  un  ambito  aziendale  o
sovraziendale di livello locale. Di conseguenza, solo una valutazione
caso per caso della riconducibilita' dei piani di gestione  forestale
e dei piani poliennali a tale tipologia potra' condurre ad  una  loro
sottrazione alla procedura di VAS. Non risulta infatti  coerente  con
la citata disciplina statale la previsione aprioristica  ed  astratta
di un'esclusione  sulla  base  di  un  dato  meramente  quantitativo,
occorrendo, invece, un accertamento da parte della Regione, caso  per
caso,  della  significativita'  dell'impatto  sull'ambiente   e   sul
patrimonio  culturale  che  detti  interventi   concretamente   hanno
capacita' di produrre, come espressamente previsto  dall'articolo  6,
comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006. 
    Pertanto,  la  disposizione   regionale   in   questione,   opera
un'indebita restrizione del campo di  applicazione  della  disciplina
statale  in  materia  di  valutazione   ambientale   strategica,   di
derivazione comunitaria e quindi, oltre a porsi in  contrasto  con  i
citati principi comunitari, in violazione dell'articolo 117, comma  1
della Costituzione, dettando disposizioni  difformi  dalla  normativa
statale  di  riferimento  in  materia  di  tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, viola la potesta' legislativa esclusiva  statale  di
cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. 
    2. Piu' in particolare,  valgono  a  dimostrare  l'illegittimita'
costituzione della norma regionale denunciata  le  considerazioni  di
seguito esposte. 
    2.1. In limine si rimarca, come  innanzi  osservato,  l'improprio
richiamo, contenuto nell'art. 3, comma 1,  lettera  d),  della  legge
regionale della Calabria n. 20/2014, «alla procedura  di  valutazione
di impatto ambientale (VIA)» che, come noto, riguarda la  valutazione
ambientale dei progetti, non dei  piani  (ivi  inclusi  «i  piani  di
gestione forestale ed i  piani  poliennali»  menzionati  dalla  norma
denunciata) e si concreta, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lett.  b)
del decreto legislativo 3  aprile  2006  n.  152,  nel  «procedimento
mediante il quale vengono  preventivamente  individuati  gli  effetti
sull'ambiente di un progetto,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
titolo  III  della  seconda  parte  del  presente  decreto,  ai  fini
dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b». 
    La norma regionale sospettata, dunque, non puo' che riguardare la
valutazione ambientale di piani e programmi,  ovvero  la  valutazione
ambientale strategica (VAS) concernente proprio «i piani di  gestione
forestale ed  i  piani  poliennali»  inclusi  «nelle  aree  ricadenti
all'interno della Rete Natura 2000». 
    Sul punto, del resto, non possono sorgere equivoci o dubbi atteso
che codesta Ecc.ma Corte  ha  escluso  «l'assoluta  assimilazione  di
oggetto tra VAS e VIA: posto  che  si  tratta,  invece,  di  istituti
concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza  n.  227  del
2011), e' ben possibile che la prima si riveli necessaria, a  seguito
di   verifica   di   assoggettabilita',   anche   quando   viene   in
considerazione un piano relativo a un progetto che  non  richiede  la
seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull'ambiente»
(sentenza n. 58 del 2013). 
    2.2. L'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152 identifica la valutazione ambientale strategica (VAS) nel
«processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo  II
della seconda parte del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una
verifica   di   assoggettabilita',   l'elaborazione   del    rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano
o del programma, del rapporto  e  degli  esiti  delle  consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione  sulla  decisione
ed il monitoraggio». 
    L'art. 6 del  citato  decreto  legislativo  n.  152/2006  estende
quindi la valutazione ambientale strategica ai piani  e  i  programmi
che  possono  avere  impatti  significativi   sull'ambiente   e   sul
patrimonio culturale (comma 1). La norma  in  commento  individua  al
comma 2 i piani e i programmi assoggettati alla  VAS.  Ai  successivi
commi 3  e  3-bis  dell'art.  6  e'  previsto  lo  svolgimento  della
procedura di verifica di  assoggettabilita'  a  VAS  per  i  piani  e
programmi riguardanti l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e  dei  programmi  sottoponibili  a  detta
valutazione ai sensi del comma 2 nonche' per i piani e  i  programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che  definiscono  il  quadro  di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti. 
    Al comma 4 del citato art. 6  il  legislatore  nazionale  ha  poi
elencato alcune ipotesi di esclusione «dal campo di applicazione  del
presente decreto» (e dunque dalla VAS) tra cui viene in rilievo,  per
quanto  qui  interessa,  quella  contemplata  alla   lettera   c-bis)
riguardante «i piani di gestione forestale o  strumenti  equivalenti,
riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale  di  livello  locale,
redatti secondo i criteri  della  gestione  forestale  sostenibile  e
approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati». 
    Orbene,  la  norma  censurata,  nel  disporre  che  «nelle   aree
ricadenti all'interno della Rete Natura  2000  i  piani  di  gestione
forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura
di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  o   di   valutazione
ambientale strategica (VAS) a norma dell'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo  n.  152/06»,  opera  un'ingiustificata  e  irragionevole
limitazione dell'ambito operativo della citata normativa  statale  in
materia di valutazione ambientale strategica, dettata per  la  tutela
dei valori costituzionali coinvolti. Escludere tout court dalla VAS i
piani  di  gestione  forestale  ed  i  piani   poliennali   ricadenti
all'interno della Rete Natura 2000, infatti, significa restringere lo
spazio di applicazione delle richiamate previsioni normative  statali
di tutela e salvaguardia  dei  valori  ambientali  protetti;  e  cio'
appare in chiaro  contrasto  con  i  parametri  costituzionali  sopra
indicati - art. 117, primo comma e secondo comma lettera s) Cost. 
    La  norma  censurata,  nel  sottrarre  -   con   una   previsione
aprioristica ed astratta - alla VAS  i  predetti  piani  di  gestione
forestale  ed  i   piani   poliennali,   introduce   un'inammissibile
restringimento del campo operativo della normativa  statale  che,  in
conformita'  con  disciplina  comunitaria,   prevede   la   VAS   per
salvaguardare  i   valori   ambientali   potenzialmente   incisi   da
determinati   strumenti   di   pianificazione    e    programmazione,
escludendola nelle sole ipotesi fissate e  alle  condizioni  previste
dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis).  La  norma  da  ultima  citata,
invero, dispone l'esclusione dei piani di  gestione  forestale  o  di
strumenti equivalenti alla procedura di VAS a condizione  che  questi
siano «riferiti ad un ambito aziendale  o  sovraziendale  di  livello
locale» e sempre che i medesimi  siano  «redatti  secondo  i  criteri
della gestione forestale sostenibile  e  approvati  dalle  regioni  o
dagli organismi dalle stesse individuati». 
    Ne deriva che la particolare  condizione  di  esonero  del  piano
dalla VAS, consistente nel suo riferimento ad un ambito  aziendale  o
sovraziendale di livello locale, deve essere accertata, ai sensi  del
comma 4 lettera c-bis), caso per caso,  verificando  in  concreto  la
significativita'  dell'impatto   sull'ambiente   e   sul   patrimonio
culturale che detti interventi possono produrre (art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 152/2006). 
    La norma regionale, invece, stabilisce  l'esonero  dalla  VAS  in
astratto  e  a  priori,  escludendo   qualsiasi   valutazione   della
competente autorita' volta a verificare, in concreto, il  riferimento
del piano ad un ambito aziendale o sovraziendale di  livello  locale,
oltre che la sussistenza delle altre condizioni dettate dall'art.  6,
comma 4, lettera c-bis) della legge statale. 
    La compressione della competenza  esclusiva  statale  in  materia
am-bientale che la norma sospettata determina, dunque, e' innegabile. 
    La  giurisprudenza  di   codesta   Ecc.ma   Corte   e'   costante
nell'affermare che la «tutela dell'ambiente rientra nelle  competenze
legislative esclusive dello Stato e che,  pertanto,  le  disposizioni
legislative statali adottate in tale ambito fungono  da  limite  alla
disciplina che le Regioni, anche  a  statuto  speciale,  dettano  nei
settori di loro  competenza,  essendo  ad  esse  consentito  soltanto
eventualmente di incrementare  i  livelli  della  tutela  ambientale,
senza  pero'  compromettere  il  punto  di  equilibrio  tra  esigenze
contrapposte  espressamente  individuato  dalla  norma  dello   Stato
(sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del  2009)»
(sentenza n. 300 del 2013). 
    Altrettanto  costantemente  questa  Corte  ha  affermato  che  la
valuta-zione  ambientale   strategica,   disciplinata   dal   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno
2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
pro-grammi   sull'ambiente),    attiene    alla    materia    «tutela
dell'ambiente» (sentenze n. 227, n. 192, n. 129 e n. 33 del 2011), di
competenza esclusiva dello Stato.  E  che  interventi  specifici  del
legislatore re-gionale sono ammessi nei soli casi in  cui  essi,  pur
intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi  di  una
competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006). 
    E' indubbio, pertanto, «che il significativo spazio  aperto  alla
legge regionale dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006  (in
particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2)  non  possa  giungere
fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato  in
merito alla sottoposizione a VAS di determinati  piani  e  programmi;
scelte che in ogni caso  sono  largamente  condizionate  dai  vincoli
derivanti  dal  diritto  dell'Unione»  (sentenza  n.  58  del  2013)»
(sentenza  n.  197  del  2014).  Per  altro  verso,  l'illegittimita'
costituzionale della norma regionale si apprezza, in tutta  evidenza,
sol che si consideri come  essa  consen-te,  al  di  fuori  del  casi
tipizzati dall'art. 6, comma 4, lettera  c-bis),  l'esclusione  dalla
VAS dei piani di gestione  forestale  ed  dei  piani  poliennali  che
ricadono nelle aree  incluse  all'interno  della  Rete  Natura  2000.
Quest'ultima, come noto, integra  uno  strumento  fondamentale  della
politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversita'
istituita, ai sensi della Direttiva  92/43/CEE),  per  garantire  nel
tempo la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora
e  fauna  minacciati  o  rari  a  livello  comunitario.  La  Rete  e'
costituita,  infatti,  dai  siti  di  interesse  comunitario   (SIC),
identificati dagli Stati membri  e  successivamente  designate  quali
zone speciali di conservazione  (ZSC),  e  comprende  anche  le  zone
protezione  speciale  (ZPS)  istituite  ai  sensi   della   Direttiva
2009/147/CE. 
    L'esclusione dalla VAS dei piani forestali ricadenti in tali zone
di protezione  speciale,  prevista  dalla  norma  regionale,  integra
pertanto la prova liquida  della  sua  illegittimita'  costituzionale
stante   il   pregiudizio   che   essa   puo'   recare   ai    valori
costituzionalmente  protetti,  la  cui  tutela  resta   affidata   al
legislatore nazionale  dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost., che  attribuisce  allo  Stato  la  legislazione  esclusiva  in
materia  di  «tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e   dei   beni
culturali». 
    In conclusione,  l'art.  3,  comma  1,  lettera  d)  della  legge
regionale della Calabria n. 20 del 2014, nella parte in  cui  esonera
dalla VAS i  piani  di  gestione  forestale  ed  i  piani  poliennali
ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, viola l'art. 117, primo
comma  e  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione  perche'
introduce un'arbitraria limitazione del campo di  applicazione  della
disciplina statale contenuta nel decreto legislativo n. 152 del  2006
[art. 6, comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma  3-bis  e  comma  4
lettera  c-bis),  e  art.  12]  attuativo  dei  principi   comunitari
contenuti nella direttiva 2001/42/CE, che stabiliscono  il  campo  di
applicazione  della  disciplina  della  VAS  e  della   verifica   di
assoggettabilita' a VAS, disponendo l'esclusione  della  stessa  solo
per particolari tipi di piani e programmi tassativamente  elencati  -
peraltro non ricadenti in aree naturali protette - e previa verifica,
in concreto, della significativita' dell'impatto sull'ambiente e  sul
patrimonio culturale che detti strumenti possono produrre nonche' per
contrasto con l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno  2001,
n. 2001/42/CE (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
programmi sull'ambiente).